Statuto

STATUTO DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (ADEGUATA AL D.LGS. 460/97)

 

TITOLO I

Denominazione – sede

ART. 1

E’ costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice civile, una associazione non commerciale, operante nel settore culturale della formazione e della didattica che assume la denominazione “Restauratori senza Frontiere – Italia” anche abbreviata in “RSF – Italia”

L’associazione ha la sede legale in Roma, attualmente in Via di Tribuna di Tor de Specchi n° 4 e la sua durata è illimitata.

 

TITOLO II

Scopo- Oggetto

ART. 2

L’associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità culturali.

Specificatamente l’Associazione ha per scopo la organizzazione e la gestione di iniziative in ambito nazionale ed internazionale finalizzate alla promozione della cultura e dell’arte. Essa svolge attività nei settori della tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui al Decreto Legislativo 47/2004 e successive modifiche ed integrazioni, attraverso la conservazione, il restauro, la manutenzione dei beni culturali mobili e immobili; di tale attività fa parte integrante l’azione di testimonianza presso la pubblica opinione, con lo scopo di favorire lo sviluppo della cultura della tutela e la formazione di addetti alla conservazione, il restauro e la manutenzione di beni culturali e ambientali.

Detta attività di promozione della cultura e della tutela si può esplicare anche mediante:

1)     Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione ambientale;

2)     Inserimento paesaggistico-ambientale di infrastrutture; progettazione e realizzazione di spazi verdi urbani e suburbani pubblici e privati; valutazione di impatto ambientale; ripristino di paesaggi compromessi, aree pubbliche in abbandono e degrado nonché parchi e giardini storici, da esercitare ove occorra per tramite di professionisti iscritti nei relativi albi;

3)     Progettazione, realizzazione ed assistenza nel rispetto delle finalità dell’associazione, del restauro conservativo di beni mobili e immobili, dell’arredo urbano ed in generale del restauro, della conservazione e salvaguardia della cultura storica e del patrimonio architettonico, storico, artistico e archeologico nei suoi aspetti più ampi che sia espressione di una determinata tradizione culturale;

4)     Divulgazione della conoscenza dell’arte e del restauro rivolgendosi soprattutto ai giovani sollecitandone l’istruzione e la formazione; attività di formazione extra scolastica e aiuto all’inserimento lavorativo, attraverso l’istituzione di corsi, seminari, iniziative, stage, conferenze, convegni di studio e ricerca, partnership con enti pubblici e privati; sviluppo di attività editoriali di tipo cartaceo, informatico e audiovisivo;

5)     Istituzione di borse di studio, contributi di diversa natura ed altri sussidi economici a favore di studenti, docenti, disoccupati impegnati in attività utili alla realizzazione degli scopi statutari.

L’attività sarà realizzata con restauratori e personale tecnico specializzato nel settore della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale nell’assistenza tecnica a paesi in situazione di crisi, con particolare riferimento a eventi di grave pericolosità o danno per i beni culturali, anche promuovendo il reclutamento di risorse umane e finanziarie a beneficio di tali situazioni. Inoltre l’associazione potrà adoperarsi per attività di supporto all’assistenza per il recupero e pronto intervento di opere d’arte mobili e immobili, interventi di emergenza sul territorio nazionale e internazionale, quali interventi o consulenze o prestazioni in convenzione o in accreditamento con amministrazioni pubbliche.

Da ultimo l’associazione potrà occuparsi dell’attività della ricerca scientifica connessa alla conservazione dei beni ambientali e culturali o, comunque, connessa a campi di particolare interesse sociale.

Per realizzare i propri scopi l’associazione potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e compiere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento alle finalità istituzionali, ivi compresa la partecipazione a gare pubbliche o bandi internazionali.

 

TITOLO III

Soci

ART. 3

Il numero dei soci e’ illimitato.

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

Sono previste le seguenti categorie di Soci:

Soci Fondatori: appartengono a questa categoria tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione;

Soci Ordinari: appartengono a questa categoria tutti coloro che si iscrivono all’Associazione, sottoscrivendo la quota di ammissione, e che partecipano alla vita associativa;

Soci Sostenitori: appartengono a questa categoria tutti coloro che intendano sostenere le attività dell’Associazione attraverso il versamento di una quota annuale almeno doppia di quella ordinaria;

Soci Giovani: appartengono a questa categoria tutti coloro che non abbiano raggiunto il limite di età anagrafica di 26 anni o che, pur avendolo raggiunto, possano dimostrare di essere studenti universitari in corso di laurea; tali Soci sono ammessi al versamento del 50% della quota sociale annualmente deliberata dal Consiglio Direttivo;

Soci Aggregati o Corporate : appartengono a questa categoria tutti coloro che intendono partecipare collaborativamente ed occasionalmente alle attività dell’Associazione, per specifiche competenze, e non acquisiscono quindi la qualifica di Socio effettivo, essendo esonerati dal versamento delle quote associative. Devono comunque presentare domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

ART. 4

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione, con conseguente versamento della quota associativa è subordinata all’accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio non deve essere motivato e contro la cui decisione non è ammesso alcun appello.

ART. 5

La qualifica di socio da’ diritto:

– a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell’Associazione;

–  a godere dell’elettorato attivo e passivo.

I soci sono tenuti:

– all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– al pagamento del contributo associativo annuale.

ART. 6

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l’automatica decadenza del socio.

Recesso – Esclusione

ART. 7

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 8

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale (cancellazione dal libro soci).

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a)    che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b)   che si renda moroso per un periodo di sei mesi del versamento del contributo annuale;

c)    che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;

d)   che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all’Associazione.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.

L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

ART. 9

Le deliberazioni prese in materia di esclusione e recesso devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera ad eccezione del caso previsto all’art. 8 lett. b) del presente Statuto.

I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo asso­ciativo annuale versato.

 

TITOLO IV

Risorse economiche – Fondo Comune

ART. 10

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a)      quote e contributi degli associati;

b)     eredità, donazioni e legati;

c)      contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d)     contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e)      entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f)      proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g)     erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

h)     entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

i)      altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

j)      Attività di Crawdfunding.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazio­ne né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 11

L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all’Assemblea degli associati per l’approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

  

TITOLO V

Organi dell’Associazione

ART. 12

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico (ove obbligatorio)

e) il Comitato Scientifico

Assemblee

ART. 13

L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l’organo sovrano dell’Associazione e all’attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

ART. 14

L’Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a)      elezione del Consiglio direttivo;

b)     elezione eventuale del Collegio dei Revisori dei Conti, o del Revisore Unico;

c)      approvazione del rendiconto economico-finanziario;

d)     approvazione dei programmi dell’attività da svolgere;

e)      approvazione di eventuali Regolamenti;

f)      deliberazione in merito all’esclusione dei soci.

ART. 15

L’assemblea, di norma, e’ considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

ART. 16

La convocazione dell’Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale, o con ogni altro mezzo idoneo alla diffusione, anche elettronica, almeno venti giorni prima della adunanza, conte­nente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove),la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico – finanziario.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione, l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e’ regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

L’ assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell’Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

ART. 17

L’assemblea e’ presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.

La nomina del segretario e’ fatta dal Presidente dell’assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

ART. 18

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ed e’ formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall’Assemblea.

I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente ed i Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere; per queste due ultime cariche è previsto che possano essere assegnate ad un’unica persona.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax, o altro mezzo idoneo alla diffusione, anche elettronica, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo e’ investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il rendiconto economico – finanziario;

c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione degli associati;

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ART. 19

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sosti­tuirli nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del quinquennio decadono alla scadenza del quinquennio medesimo.

Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l’assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 20

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21

Il Collegio dei Revisori dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall’ Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.

Partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Stesse funzioni spettano al Revisore Unico, ove eletto.

Il Comitato Scientifico

ART. 22

Il Comitato Scientifico è costituito da esperti nelle diverse discipline scientifiche o settori di studio, che hanno acquisito una esperienza approfondita relativa ai problemi della conservazione e del restauro. L’adesione degli esperti avviene su invito del Consiglio Direttivo ed è libera e non retribuita.

Il Comitato Scientifico ha il compito di:

Collaborare con il Consiglio Direttivo dell’Associazione nello stabilire le proprietà da attribuire alle diverse richieste e proposte di intervento e di studio;

Suggerire temi di ricerca di particolare rilevanza per la conservazione del patrimonio culturale o per la sensibilizzazione del pubblico sui problemi relativi alla fragilità del patrimonio e alla sua conservazione.

I pareri espressi dal Comitato Scientifico non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo, che tuttavia dovrà tenerne debito conto. Il Presidente del Comitato Scientifico è eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la funzione di mantenere i contatti con gli esperti, informandoli dell’attività dell’Associazione, nonché di richiederne la collaborazione su problemi afferenti alla loro specifica esperienza e settore di attività.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

 

TITOLO VI

Scioglimento

ART. 24

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Clausola compromissoria

ART. 25

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell’Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell’arbitro sarà effettuata dal Presidente del Consiglio Notarile di Roma.

Norma finale

ART.26

Per quanto non e’ espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

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